Attività

L''attività svolta dal notaio è contenuta nell'articolo 1 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 :
"1. I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1 sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2 ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3 ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4 procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5 rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.".